LO STOICISMO GIURIDICO DI CICERONE: RIVINCITA DELLE TEORIE CLASSICHE

Cos’è il diritto? Dopo millenni di teorie e postulati, manca ancora oggi una teoria completa universalmente valida
Della filosofia del diritto poche sono le verità assolute da cui uno studioso può partire nell’avanzamento delle sue formulazioni. Infatti, l’unica verità assoluta ed universalmente valida consiste nell’impossibilità di fornirne una definizione coerente e sempre valida del diritto.
Perché il diritto è indefinibile in maniera universale ed assoluta?
A mio parere, il diritto è un qualcosa che va scoperto gradualmente, a piccoli passi, partendo dall’osservazione dell’esistente e del suo meccanismo onto-fenomenico.
Il diritto deve esser scoperto partendo innanzitutto dall’osservazione della coesistenza stessa degli uomini e delle sue diverse forme in cui si manifesta nel mondo sensibile.
Appare, dunque, arduo accettare la compresenza di concezioni estremamente diversificate del diritto che tra loro divergono sia nella teoria che nella loro applicazione pratica.
Gli assunti di base per la ricerca della concezione del diritto
Ai fini della ricerca sul concetto di diritto non è rilevante partire aprioristicamente dal presupposto che esista un’essenza del diritto in quanto tale e che, dunque, l’ontologia giuridica cercherebbe di spiegare.
Il principio cardine che muove la ricerca consiste nel fatto che non sia cosa impossibile ed inopportuna ricercarne la definizione “reale” del diritto.
Bisogna comunque tenere in considerazione il fatto che nel corso del tempo il diritto è stato delimitato da una moltitudine di frontiere, come sostiene anche M. Villey nella sua opera intitolata La formazione del pensiero giuridico moderno, del 1986. Dalle arti del diritto alla morale, dalla religione all’economia politica, dalla scienza dei costumi all’attività giuridica in sé, dall’ambito di operatività del giudice ai contenuti stessi della legislazione, fino ad arrivare agli stessi programmi di insegnamento del diritto.
A tutto ciò mi permetto di aggiungere un’altra variabile molto importante, che si trova spesso alla base di queste stesse limitazioni o influenze, ovvero il ruolo chiave dei regimi politici.
I regimi politici hanno talvolta reso il diritto, nel corso dei secoli, un mero instrumentum regni, sulla base di tradizioni, approcci o vere e proprie teorie gius-filosofiche formulate e sostenute dai sostenitori del puro formalismo giuridico di matrice legalista. Queste variabili storiche e culturali hanno fatto sì che il diritto fosse in preda ad innumerevoli variazioni sul piano applicativo e concettuale e che, inoltre, il suo sviluppo nel mondo non fosse equo né sul piano formale, né tantomeno sul piano dell’avanzamento speculativo sostanziale.
L’importanza delle formulazioni ciceroniane
Dunque, acquisisce un ruolo centrale per una formulazione completa sul diritto l’analisi del pensiero giuridico di Marco Tullio Cicerone.
Le formulazioni ciceroniane presentano importanti spunti di riflessione nel merito delle posizioni filosofico-giuridiche dell’autore. Tra l’altro, queste formulazioni basterebbero per considerare Cicerone come il primo vero filosofo del diritto dell’umanità. A tal proposito, è giusto sottolineare che egli continua a ricevere molta attenzione per quanto riguarda il campo filosofico-politico. Ma per quanto concerne il piano strettamente filosofico-giuridico, è ben nota la trascuratezza dell’autore del De Oratore da parte della maggior parte degli studiosi del pensiero giuridico e la scarsità di lavori interpretativi profondi e ricercati sulla sua figura in qualità di filosofo del diritto.
Molti filosofi del diritto contemporanei attingono ai testi di Cicerone spesso con un approccio interpretativo critico e poco lucido. Questo, perché, non avendo egli scritto propriamente di filosofia giuridica, risulterebbe un lavoro assai complesso ricostruire un filo conduttore comune e immediatamente comprensibile nei suoi elementi costitutivi, al fine di elaborarne una dottrina unitaria e che si possa reggere da sé, senza troppe elaborazioni nel merito dei punti focali della sua speculazione giuridica.
Per trovare una formulazione del diritto coerente è necessario partire dalla concezione ciceroniana del diritto di natura. Una caratteristica originale e pionieristica del suo approccio è l’eclettismo, cioè l’utilizzo di postulati provenienti da diverse dottrine, di altrettante diverse correnti di pensiero: l’aristotelismo, il platonismo e lo stoicismo.
Le origini delle formulazioni sul diritto
Per comprendere chiaramente le origini del diritto bisogna andare indietro nel tempo, come lo stesso Cicerone ci indica nelle sue opere. Dapprima, bisogna guardare alle tre matrici teoretiche e dottrinali a cui Cicerone stesso ha principalmente attinto per l’elaborazione delle sue riflessioni, ossia alle origini del concetto di “diritto naturale”, per passare poi all’età classica di Platone, di Aristotele e degli stoici.
I filosofi greci erano del tutto acerbi sul piano delle formulazioni nel campo del giuridico. Il tutto poi finisce per arrivare alle porte di Roma, dove queste tre filosofie sono state ereditate dal mondo greco separate l’una dall’altra e che Cicerone riprese e fuse insieme. Alcune posizioni stoiche saranno mantenute e potenziate dall’arpinate, nonostante lo stoicismo classico di per sé non abbia mai trattato l’ambito del giuridico approfonditamente, grazie ad un’efficace opera eclettica, a sostegno della sua tesi sul diritto naturale. La filosofia del diritto e la sua metodologia d’indagine, infatti, getta le sue basi proprio in queste dottrine, potremmo dire “primordiali” per la filosofia giuridica e Cicerone, il quale riunisce queste dottrine così diverse, potrebbe rappresentare, quantomeno in teoria, il primo vero filosofo del diritto della storia dell’umanità.
L’eredità del mondo greco e la validità del pensiero ciceroniano
L’influenza delle dottrine classiche sul mondo romano hanno portato Cicerone all’accoglienza delle stesse. Sulla base di quanto asserito da Cicerone stesso nelle sue opere (De legibus, De re publica e De Oratore) nel merito del concetto di diritto naturale, di giustizia, dell’uguaglianza, della natura, della critica alla scienza giuridica ed ai giureconsulti incompetenti e di tanti altri elementi sui quali egli ha avanzato riflessioni interessanti, si evince come sia stato fondamentale per le formulazioni successive del diritto, in particolare in epoca basso-medievale e moderna.
Negli estratti delle opere di Cicerone sono presenti questioni, interrogativi e riflessioni di enorme portata e rilevanza per tutta la filosofia del diritto, dimostrando che le speculazioni teoretiche che egli esprime sul diritto hanno le caratteristiche proprie di una dottrina filosofico-giuridica e hanno qualcosa di significativo da dire anche al filosofo del diritto di oggi, in chiave contemporanea. È importante sottolineare che nelle formulazioni ciceroniane sono presenti anche altri elementi, non propri della dottrina giuridica ciceroniana, ma sui quali ha fornito un contributo indiscutibile, come ad esempio il concetto di cittadinanza, l’acquisto della proprietà privata, il principio di humanitas, le formulazioni giuridiche sulla costituzione mista.
Anche questi elementi, seppur minori dal punto di vista di peso dottrinale, rientrano comunque nell’ambito della filosofia del diritto, ad ulteriore riprova della plausibilità di una ricostruzione unitaria della sua dottrina giuridica e della considerazione che merita in qualità di primo vero filosofo del diritto della storia dell’umanità.
Il diritto ciceroniano: espressione della coesistenzialità degli uomini
A differenza di quanto sostenuto da diversi studiosi del campo filosofico-giuridico, secondo la mia modesta interpretazione, il dato più evidente che emerge dall’analisi del pensiero ciceroniano non è tanto la compresenza della matrice “fondazionista” e “probabilista” nelle riflessioni dell’arpinate, bensì il concetto di diritto in relazione con la natura coesistenziale, sociale, degli uomini. In questa prospettiva, dunque, Cicerone potrebbe essere considerato come precursore della concezione odierna di diritto come espressione della socialità umana, basato sull’idea di giustizia naturale e di diritto naturale come lex aeterna. Questa formulazione sarebbe per altro basata sul principio di inderogabilità intrinseca al concetto stesso di “natura”.
La contrapposizione con le teorie contemporanee
Numerosi sono gli studiosi che sostengono la natura “enciclopedica” delle opere di Cicerone più che includere un pensiero originale, ma, sono costretto a prenderne le dovute distanze. A mio avviso sarebbe incomprensibile e superficiale definire come “enciclopedica” la fusione dottrinale dello stoicismo con l’aristotelismo a reciproco completamento per una nuova formulazione del diritto in sé e della giustizia secondo natura.
Senza dubbio l’oratore romano non ha formulato un sistema unitario e completo, ma è incontrovertibile considerarlo quantomeno un sistema coerente. Una consapevolezza questa che apre ad una posizione terziaria e non convenzionale rispetto a coloro che rintracciano nel pensiero ciceroniano ora la base del contrattualismo moderno ora la base del formalismo procedurale, tentando di rivalutare positivamente l’eclettismo di Marco Tullio Cicerone.
Le conclusioni filosofico-giuridiche
Dunque, nelle sue opere è possibile rintracciare un’originale reinterpretazione dei postulati classici condivisi dallo stoicismo, che l’arpinate ha fuso insieme con gli elementi derivanti dall’aristotelismo. Questo gli ha permesso di imprimere coerenza e consapevolezza delle riflessioni filosofico-giuridiche nel merito del diritto, al contrario di quanto affermano molti studiosi contemporanei.
Per finire, che sia unitaria e concreta o che sia frammentata e confusa, rimane comunque il fatto che si possa parlare a ragione e con estrema razionalità di una dottrina del diritto vera e propria, probabilmente la prima che possa essere definita in quanto tale nella storia dell’umanità e per la quale Cicerone può essere considerato, d’altronde, il primo filosofo del diritto della storia, grazie al suo stoicismo di matrice giuridica.
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